Commento alla Sentenza di Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 19 aprile 2018 (C-645/16)
Avv. Arianna Ruggieri, Dott. Francesco Giay
Redattore
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si è pronunciata, in data 19/04/2018 sulla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation francese sull’interpretazione dell’art. 17 della Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, circa la possibilità di applicare la disciplina sull’indennità e il risarcimento del danno da cessazione del rapporto di agenzia contenuta in tale articolo, anche nell’ipotesi in cui l’estinzione del contratto intervenga nel periodo di prova contrattualmente previsto.
Il caso
I fatti alla base della controversia traggono origine da un contratto di agenzia commerciale concluso tra due società francesi, in base al quale la società CMR, in qualità di agente, si era impegnata a vendere per conto della preponente DTT case unifamiliari.
Il contratto di agenzia, sottoposto ad un periodo di prova di dodici mesi, prevedeva la facoltà per entrambe le parti di risolvere il contratto durante tale periodo con il solo obbligo di preavviso di quindici giorni entro il primo mese e successivamente di un mese, una volta decorso il primo mese. Il contratto veniva risolto anticipatamente dalla mandante (la quale peraltro concedeva il termine di preavviso contrattuale di un mese) per il mancato raggiungimento dell’obiettivo fissato contrattualmente dal momento che, a fronte di un minimo di venticinque abitazioni unifamiliari da vendersi in un anno, l’agente dopo cinque mesi aveva portato a termine la vendita di una sola unità immobiliare.
Durante l’iter processuale la domanda della ricorrente CMR veniva parzialmente accolta in primo grado dal Tribunal de Commerce d’Orléans. Successivamente, tale sentenza veniva parzialmente riformata dalla Cour d’appel d’Orléans. Quest’ultima sosteneva, in particolare, che l’indennità compensativa prevista dall’art. L.134-12 del Code de Commerce non fosse dovuta in caso di risoluzione del contratto durante il periodo di prova. La Corte francese affermava peraltro che la risoluzione stessa fosse da considerarsi legittima alla luce del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi contrattualmente stabiliti, per cui la vendita di una sola abitazione nei primi cinque mesi di prova fosse, a fronte delle venticinque annue prestabilite, causa legittima di risoluzione anticipata del contratto.
La Cour de Cassation francese, adita con ricorso dall’agente, constatato che la Corte d’appello aveva applicato un orientamento costante nella giurisprudenza francese, preso atto del silenzio della Direttiva 86/653 riguardo a eventuali periodi di prova e rammentando che la direttiva 86/653 è volta a tutelare l’agente, sospendeva il giudizio e si rivolgeva alla CGUE sottoponendole la seguente questione pregiudiziale: “se l’art. 17 della stessa Direttiva trovi applicazione nel caso in cui l’estinzione del contratto di agenzia commerciale intervenga durante il periodo di prova ivi pattuito”.
Le conclusioni dell’Avvocato Generale
Nelle conclusioni presentate il 25 ottobre 2017, l’Avvocato Generale afferma che “gli articoli 17 e 18 della Direttiva 86/653 assumono un’importanza decisiva, in quanto definiscono il livello di protezione che il legislatore dell’Unione ha ritenuto opportuno riconoscere agli agenti commerciali nel processo di istituzione del mercato unico e, dall’altra, che il regime istituito a tal fine da detta direttiva ha carattere imperativo” (paragrafo n. 23).
In particolare, prosegue l’Avvocato, la ratio di un trattamento indennitario non è quella di sanzionare un’eventuale risoluzione contrattuale ma piuttosto di remunerare il lavoro portato a termine dall’agente prima dello scioglimento del rapporto e che, nella maggior parte dei casi, produce benefici e protrae i suoi effetti anche una volta risolto il contratto.
Per quanto riguarda poi la natura e l’ammissibilità di un periodo di prova nei contratti di agenzia, nel silenzio del legislatore, che nulla dispone a riguardo, l’avvocato Generale ha osservato che, in materia di contratti di agenzia, facenti parte della categoria dei contratti intuitu personae, la previsione di un meccanismo che semplifichi la possibilità di sciogliere un rapporto (di tipo fiduciario), qualora la controparte non rispondesse alle aspettative, deve considerarsi quale prima e principale finalità per la previsione di un patto di prova. Nonostante la Direttiva non contenga disposizioni relative al periodo di prova e, comunque, nulla impedisca alle parti nell’ambito della libertà contrattuale di prevederlo, a tale previsione però non possono essere attribuiti, a livello di legislazione nazionale, effetti tali da pregiudicare la tutela che la Direttiva mira a conferire all’agente in modo uniforme nel diritto comunitario.
La Sentenza
La Corte di Giustizia è partita considerando che la giurisprudenza della Corte di Cassazione francese, secondo cui l’agente commerciale non gode di alcuna indennità qualora la risoluzione del contratto avvenga durante il periodo di prova, si fonda sul rilievo secondo il quale, nel corso di tale periodo, il contratto non sarebbe ancora definitivamente concluso. Tuttavia, secondo la Corte di Giustizia, tale interpretazione non trova alcun fondamento nella direttiva 86/653. Anzi, al contrario, le disposizioni della direttiva, ai sensi dell’art. 1 della medesima, trovano applicazione sin dal momento della conclusione del contratto di agenzia, a prescindere dal fatto che tale contratto sia sottoposto ad un periodo di prova o meno. Infatti, nonostante la previsione nel contratto di un periodo di prova sia diretta a facilitare la risoluzione del rapporto, rimane il fatto che anche lo scioglimento anticipato del contratto, in pendenza del patto di prova, integri pienamente un’estinzione del rapporto e la conseguente cessazione delle relazioni fra agente e preponente con le relative conseguenze.
E così la Corte ha concluso affermando che l’interpretazione della giurisprudenza francese, secondo cui alcuna indennità è dovuta nel caso di risoluzione del contratto di agenzia durante il periodo di prova, non è compatibile con la natura imperativa della disciplina della Direttiva, volta a tutelare maggiormente l’agente e ad escludere un trattamento deficitario della sua posizione a livello contrattuale nei rapporti con il preponente. Pertanto, la Corte estende l’applicazione dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17, recanti disposizioni sul trattamento indennitario e sul risarcimento del danno a favore dell’agente, anche ai casi di cessazione del contratto intervenuta durante il periodo di prova previsto dal contratto medesimo.
La Corte è giunta a tale conclusione anche sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 18 della direttiva, il quale elenca tassativamente le ipotesi in cui l’indennità o il risarcimento non sono dovuti e, come noto, tra le ipotesi ivi indicate non è menzionata la risoluzione del contratto nel periodo di prova.
Conclusioni
Ebbene, la Corte di Giustizia ha affermato un principio generale ed astratto, secondo cui anche durante il periodo di prova l’agente gode delle tutele previste in suo favore dalla direttiva. Tuttavia, nel caso di specie viene spontaneo domandarsi cosa abbia perso davvero l’agente e se effettivamente avrà diritto ad esigere un’indennità di fine rapporto (che comunque, anche laddove riconosciuta, sarà di modestissimo importo), considerato che il contratto era durato appena cinque mesi e che molto probabilmente l’agente non avrebbe mai raggiunto l’obiettivo minimo di vendite pattuito contrattualmente.
Avv. Arianna Ruggieri
Dott. Francesco Giay