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  • 14 gen
  • 2019

L'attività dell'agente di commercio, secondo la direttiva 653/86: una recente sentenza della Corte di Giustizia (Zako c. Sanidel, 21/11/2018)

La Corte di Giustizia Europea, in data 21 novembre 2018, ha emesso una sentenza (nella causa C-452/17) riguardante la definizione di agente commerciale ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 86/653, con particolare riferimento allo svolgimento della sua attività in maniera “itinerante” ed all’esecuzione di ulteriori attività, diverse dalla negoziazione (e conclusione) della vendita o dell'acquisto di prodotti, per il preponente. 

Il caso riguardava la posizione di Zako SPRL, società a responsabilità limitata belga ("Société privée à responsabilité limitée" - SPRL), che ha svolto diverse attività per conto di un'altra società belga, Sanidel SA, tra il 2007 e il 2012, sulla base di un contratto non scritto risolto da Sanidel il 30/10/2012. 

A seguito di una richiesta di provvigioni e indennità proposta da Zako, in conseguenza della risoluzione del rapporto da parte di Sanidel, sorgeva una controversia tra le parti anche attinente alla qualificazione del contratto. In due gradi di giudizio davanti al tribunale del lavoro belga, veniva esclusa la qualificazione come lavoro subordinato, lasciando aperta la questione se si trattasse di un contratto di agenzia ovvero di un contratto d’opera: in particolare, Zako affermava trattarsi di un contratto d’opera, mentre Sanidal sosteneva che il rapporto dovesse essere qualificato come contratto di agenzia commerciale e Zako dovesse considerarsi decaduta dal termine di un anno per la richiesta di indennità. 

Il Tribunal de Commerce de Liegi, con decisione del 20 luglio 2017, ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni di interpretazione della direttiva 86/653: 

1) Se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l'agente commerciale ricerchi e visiti i clienti o i fornitori al di fuori dell’impresa del preponente.

2) Se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l'agente commerciale non possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l'acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente.

3) In caso di risposta in senso negativo alla seconda questione: se l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva [86/653] debba essere interpretato nel senso che esso impone che l'agente commerciale possa svolgere compiti diversi da quelli connessi alle trattative per la vendita o l'acquisto di merci per il preponente e alle trattative e alla conclusione di dette operazioni in nome e per conto del preponente, solo in maniera accessoria.

Le circostanze citate dalla Corte belga erano le seguenti:

Zako svolgeva per conto della Sanidel le seguenti prestazioni: scelta dei prodotti e dei fornitori, scelta della politica commerciale, accoglienza dei clienti, realizzazione dei progetti delle cucine, elaborazione dei preventivi, trattative sui prezzi, firma degli ordini, misurazioni in loco, composizione delle controversie, gestione del personale del dipartimento (segreteria, venditori e montatori), realizzazione e gestione del sito internet di vendita online, sviluppo delle vendite dei rivenditori, promotori immobiliari, imprenditori, negoziazione e conclusione dei contratti di subappalto per conto della Sanidel.

Zako riceveva una somma forfettaria mensile di EUR 5 500, alcune indennità per le spese di trasferta e una provvigione annuale, il cui importo è variato da EUR 5 197,53 a EUR 30 574,19 durante il periodo di cui trattasi nel procedimento principale.

Il rappresentante della Zako occupava un posto di lavoro permanente con linea telefonica e indirizzo elettronico diretti all’interno delle sedi della Sanidel.

È pacifico che tale rappresentante svolgeva i suoi compiti in completa indipendenza

La Corte di Giustizia europea ha risposto alla prima questione, affermando che:

Le tre condizioni necessarie e sufficienti per qualificare un soggetto come "agente commerciale" sono:

-   tale persona dev’essere un intermediario indipendente;

-   il soggetto dev’essere contrattualmente vincolato in maniera permanente al preponente;

-   egli deve esercitare un’attività che può consistere o nel trattare la vendita o l’acquisto di merci

per il preponente o nel trattare e concludere tali operazioni in nome e per conto di quest’ultimo. 

Pertanto, in mancanza di una disposizione specifica che richieda l'esercizio dell'attività in modo itinerante al di fuori dei locali del preponente, la protezione prevista dalla direttiva può essere estesa anche a soggetti che esercitano la loro attività nei locali del preponente. 

Tuttavia, tale situazione non deve pregiudicare l'indipendenza dell'agente: in particolare, se la presenza dell'agente nei locali del preponente comporta i) una subordinazione alle istruzioni del preponente o ii) vantaggi sostanziali per l'agente, in termini di organizzazione della sua attività e del rischio economico ad essa associato, il giudice del rinvio potrebbe giungere alla conclusione opposta. 

Per quanto riguarda la seconda e la terza questione, la Corte di Giustizia ha esaminato in primo luogo l'articolo. 2.2 della direttiva, che prevede: 

"Ogni Stato membro può prevedere che la direttiva non si applichi alle persone che svolgono le attività di agente commerciale considerate accessorie secondo la legge di tale Stato membro". 

Tuttavia, la Corte ha stabilito che - ad eccezione della circostanza summenzionata (che la Corte di giustizia europea ha ritenuto non applicabile alla causa in questione, alla quale si applicava il diritto belga) - l’applicazione della direttiva non può essere esclusa ove l’agente di commercio svolga oltre all’attività di agente di commercio, uno o più ulteriori compiti di diversa natura.

La Corte ha confermato la propria posizione, facendo riferimento allo scopo perseguito dalla direttiva, ossia proteggere gli agenti commerciali nei rapporti con il loro preponente, sostenendo che: 

"L’interpretazione contraria permetterebbe, infatti, al preponente di eludere le norme imperative della direttiva 86/653, in particolare quelle relative agli obblighi che gli incombono nei confronti dell’agente commerciale, prevedendo nel contratto compiti diversi da quelli connessi all’attività di agente commerciale". 

Tuttavia, anche a questo proposito, la Corte di Giustizia ha stabilito che tale conclusione possa essere confermata solo nella misura in cui l'indipendenza dell'agente non sia pregiudicata, aspetto che spetta al giudice del rinvio verificare tenendo conto di tutte le circostanze del caso, quali la natura dei compiti svolti, il modo in cui sono svolti, la proporzione che tali compiti rappresentano rispetto all'attività complessiva dell'interessato, le modalità di determinazione della retribuzione, o ancora la sussistenza del rischio economico incorso. 

In conclusione, questa sentenza costituisce un utile chiarimento per i giudici nazionali, con riguardo allo svolgimento di attività accessorie (si vedano ad esempio i casi tipici di attività di supervisione di altri agenti, attività di supporto al preponente ed alla clientela es. merchandising ecc.), oltre a ribadire il “confine” col lavoro subordinato, che rimane sempre soggetto ad una valutazione di fatto del giudice nazionale circa l’indipendenza e l’autonomia dell’agente nello svolgimento dell’incarico, al di là dello svolgimento dell’attività in forma itinerante o meno. 

Il tema conseguente - che non viene affrontato ovviamente dalla Corte di Giustizia e che spetta ai giudici nazionali affrontare con riferimento a ciascun caso concreto ed alla specifica disciplina nazionale applicabile – riguarderà poi anche il coordinamento tra le varie attività rientranti o non rientranti nell’attività tipica di agenzia e la loro remunerazione; ad esempio, la remunerazione delle attività accessorie andrà considerata nel calcolo dell’indennità di fine rapporto?

 

Avv. Silvia Bortolotti