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  • 5 mag
  • 2018

La CGE si pronuncia in un altro caso di contratto di concessione e giurisdizione

Tra il 2013 ed il 2014, la Saey Home & Garden NV/SA, con sede in Belgio, incaricava la Lusavouga-Máquinas e Acessórios Industriais SA, con sede in Portogallo, di distribuire prodotti sul territorio spagnolo. L’incarico non veniva formalizzato per iscritto. Dal gennaio al luglio 2014, la concessionaria portoghese ordinava prodotti dalla concedente belga che emetteva fatture dove si faceva menzione delle proprie condizioni generali di vendita, nelle quali figurava una clausola di scelta esclusiva del foro belga. Nel luglio 2014, la concedente dichiarava alla concessionaria di voler interrompere il rapporto di concessione di vendita. La concessionaria portoghese, quindi, in data 15/06/2015, si rivolgeva al Tribunale di Aveiro, in Portogallo, per veder la concedente belga condannata al pagamento delle indennità e del risarcimento dovute in ragione dell’interruzione del rapporto. La convenuta eccepiva il difetto di giurisdizione del Tribunale, avuto riguardo del luogo in cui era avvenuta la presa in consegna dei prodotti da parte della concessionaria portoghese (il Belgio) e della clausola di scelta del foro belga. Il Tribunale respingeva l’eccezione e si riteneva competente ex art. 7(1)(a) reg. (UE) n. 1215/2012, quale giudice del luogo di esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio. Davanti alla Corte di Appello di Porto, la concessionaria belga contestava la decisione, considerando che, ai sensi dell’art. 7(1)(a) reg. (UE) n. 1215/2012, ad avere giurisdizione non sarebbe stato il giudice portoghese, quanto piuttosto quello spagnolo. La Corte di Appello quindi si rivolgeva alla Corte di giustizia (in seguito, “CGE”), per sapere, quale, fra quello portoghese, spagnolo e belga, fosse il giudice giurisdicente.

La CGE ha anzitutto osservato come il contratto di concessione non fosse stato concluso per iscritto e come le condizioni generali di vendita del concedente belga contenenti la clausola di scelta del foro fossero menizonate unicamente sulle fatture di vendita.

La CGE ha dunque imposto alla corte del rinvio di valutare l’ampiezza della clausola di scelta del foro e se la stessa prorogasse anche le controversie scaturenti dal contratto orale di concessione, e non soltanto quelle derivanti dalle vendite effettuate in tale quadro.

In effetti, la clausola di scelta del foro non era stata conclusa per iscritto ai sensi dell’art. 25(1)(a) Reg. (UE) n. 1215/2012 e, quindi, la CGE ha imposto alla corte del rinvio di valutare se – ancorché improbabile – la clausola fosse stata conclusa in una forma coerente con le pratiche che le parti avevano eventualmente stabilito tra loro, oppure con un uso del commercio internazionale, rispettivamente ai sensi dell’art. 25(1)(b) e (c) Reg. (UE) n. 1215/2012.

La CGE ha quindi esaminato quale corte, in assenza di un accordo tra le parti, sarebbe stata internazionalmente competente sulla scorta dei titoli di giurisdizione disciplinati all’art. 7 reg. (UE) n. 1215/2012.

A tal fine, la CGE ha confermato che, in via generale, il contratto di concessione ricade entro la nozione di «contratto di prestazione di servizi» ai sensi dell’art. 7(1)(b), secondo trattino, reg. (UE) n. 1215/2012 (CGE, Corman-Collins, 19/12/2013, causa C-9/12). La CGE ha inoltre confermato che, ai sensi della norma, qualora i servizi vengano forniti in più di uno Stato Membro, le corti internazionalmente competenti sono quelle dello Stato Membro del «luogo della prestazione principale dei servizi, quale risultante dalle disposizioni del contratto nonché, in assenza di disposizioni siffatte, dall’esecuzione effettiva del contratto stesso, e, in ogni caso di impossibilità di stabilirlo su tale base, il luogo in cui il prestatore è domiciliato» (CGE, Wood Floor Solutions Andreas Domberger, 11/03/2010, causa C-19/09, in seguito, Wood Floor).

Sono due gli aspetti interessanti della decisione

Da un lato e per quanto concerne l’art. 25 reg. (UE) n. 1215/2012, un contratto di concessione deve esser distinto dalle vendite effettuate in tale quadro. Conformemente a ciò, la CGE ha dubitato che la clausola di scelta del foro potesse prorogare le controversie scaturenti dal contratto orale di concessione di vendita, e non soltanto quelle derivanti dalle vendite effettuate in quel quadro. D’altronde, in molti casi, le corti nazionali hanno escluso che le clausole di scelta del foro contenute negli ordini, conferme d’ordine e fatture di vendite proroghino la giurisdizione sulle controversie scaturenti dal contratto di concessione nell’ambito del quale tali vendite sono state effettuate.

Dall’altro lato e per quanto concerne l’art. 7(1)(b), secondo trattino, la decisione concerne il primo caso sottoposto alla cognizione della CGE, in cui il luogo della prestazione principale non era quello in cui le parti erano stabilite. Come accennato, in tali casi è competente internazionalmente, ai sensi dell’art. 7(1)(b), secondo trattino, la corte del luogo di prestazione principale dei serivizi (o, laddove questo non possa esser individuato, quella del luogo in cui il fornitore dei servizi sia stabilito).

In sostanza, nel caso di specie, atteso che le pretese del concessionario portoghese sono sorte dal contratto di concessione, è improbabile che tale controversia rientrasse nella clausola di scelta del foro belga, apparentemente limitata alle pretese derivanti dalle vendite. Neppure la clausola appare rispondere ai requisiti di forma di cui all’art. 25(1) reg. (UE) n. 1215/2012 (e, peraltro, essendo menzionata soltanto nelle fatture, la clausola non dovrebbe esser valida ed efficace). Il distributore portoghese avrebbe dovuto citare in giudizio il concedente belga o davanti alle corti spagnole, ai sensi dell’art. 7(1)(b), secondo trattino, reg. (UE) n. 1215/2012, o – benché non specificato dalla CGE – davanti alle corti belghe, ai sensi dell’art. 4(1) reg. (UE) n. 1215/2012, la regola generale sulla giurisdizione, che conferisce competenza internazionale alle corti dello Stato membro in cui il convenuto sia domiciliato.

 

 

Dott. Ennio Piovesani