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  • 7 ott
  • 2021

Ancora sul patto di non concorrenza post-contrattuale (non oneroso)

Abbiamo già trattato l’argomento della possibilità di concludere clausole di non concorrenza post-contrattuale non onerose in un precedente contributo pubblicato su questo sito. In quell’occasione, avevamo segnalato come l’art. 1751-bis Codice civile (in seguito, c.c.) accolga il principio di onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale e come la Corte di Cassazione abbia concluso che il principio in questione sia derogabile (che cioè sia possibile concludere un patto di non concorrenza post-contrattuale non oneroso). In particolare, la Cassazione è giunta a tale conclusione osservando come: 1) l’art. 1751-bis c.c. non preveda alcuna sanzione in caso di deroga al principio di onerosità; 2) tale principio non sia diretto alla tutela di un interesse pubblico generale.

Ebbene, a seguito del precedente contributo pubblicato su questo sito, abbiamo avuto modo di approfondire ulteriormente l’argomento in questione, al fine di elaborare strategie contrattuali per i nostri clienti. In tale contesto, da un lato, abbiamo osservato come l’orientamento della Suprema Corte sopra menzionato sia stato confermato in alcune decisioni rese dalle corti di merito; dall’altro lato, abbiamo inoltre concluso che la possibilità di derogare al principio di onerosità esiste anche nel caso in cui trovino applicazione gli Accordi Economici Collettivi. In particolare, siamo giunti a quest’ultima conclusione, alla luce delle seguenti osservazioni:

- come l’art. 1751-bis c.c. anche gli Accordi Economici Collettivi (segnatamente, gli artt. 8 A.E.C. Commercio 2009 e 14 A.E.C. Industria 2014) accolgono il principio di onerosità senza prevederne (espressamente) l’inderogabilità;

- gli Accordi Economici Collettivi in questione sono di diritto comune, non sono applicabili erga omnes, e, di conseguenza, le parti possono escluderne, in tutto o in parte l’applicazione (con applicazione residuale delle pertinenti norme in materia di agenzia contenute nel c.c.);

- la precedente osservazione trova conferma in alcune pronunce di merito, in cui le parti, pur avendo richiamato gli Accordi Economici Collettivi nel loro contratto, avevano escluso l’applicazione delle norme collettive in materia di termini di preavviso (per il recesso), rinviando espressamente ai termini (inferiori) di cui all’art. 1750 c.c.

Alla luce di queste osservazioni, riteniamo quindi che vi siano spazi (da valutare e gestire con attenzione) per derogare al principio di onerosità del patto di non concorrenza post-contrattuale.

Il nostro studio rimane quindi a disposizione delle aziende preponenti per approfondire l’argomento con riferimento a ciascun caso specifico, al fine di valutare se ed in che termini possa convenire procedere ad una modifica dei contratti in essere con i propri agenti, sotto i profili sopra esaminati.

 

Avv. Silvia Bortolotti

Avv. Ennio Piovesani