Accessibilità ai siti web e alle App. La direttiva UE 2019/882 c.d. Accessibility Act e il suo recepimento negli Stati Membri
Avv. Mariaelena Giorcelli
Redattore
Dal 28 giugno 2025 i siti e-commerce e le applicazioni mobili devono rispettare le disposizioni della direttiva UE 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e servizi offerti online.
La direttiva è stata già recepita da tutti gli Stati Membri, inclusa l’Italia, con il D.lgs del 27 maggio 2022 n. 82.
Scopo della direttiva è quello di garantire l’accessibilità di determinati prodotti e servizi, in primis i servizi e-commerce, a tutti gli utenti, incluse le persone con disabilità e di diminuire le differenze, presenti nei vari Stati Membri, in materia di requisiti nazionali di accessibilità creando così una disciplina armonizzata in tutto il territorio dell’Unione.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica, tra l’altro, ai siti web e alle applicazioni mobili di vendita online di qualsiasi prodotto o servizio, che siano rivolti ai consumatori (Art. 2 § 2 direttiva UE 2019/882).
Sono soggetti agli obblighi della direttiva tutti i fornitori di servizi e-commerce, eccetto i fornitori che ricadono nella definizione di “microimprese”: con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o bilancio totale non superiore ai due milioni di Euro.
Principi fondamentali
L’Accessibility Act individua quattro principi fondamentali che tutti i siti e-commerce e le applicazioni mobili devono rispettare: percepibilità, utilizzabilità, comprensibilità e solidità (i c.d. “quattro pilastri dell’accessibilità”).
- percepibilità: le informazioni e le componenti dei siti devono essere presentate in modo che tutti gli utenti, anche coloro che hanno disabilità funzionali, quali ad esempio problematiche visive o uditive, le possano percepire;
- utilizzabilità: tutti gli utenti devono poter “utilizzare” il sito accedendo a tutti gli elementi dell’interfaccia (ad es. consentendo la navigazione del sito anche a chi ha problematiche motorie);
- comprensibilità: le informazioni e le componenti dei siti devono essere presentate in modo chiaro e semplice in modo tale che tutti gli utenti possano comprendere il contenuto e i servizi offerti.
- solidità: i contenuti devono essere sviluppati in modo da poter essere compresi e interpretati da una vasta gamma di programmi utente anche attraverso l’uso di tecnologie quali software di assistenza e browser diversi.
Si tratta dei medesimi principi delineati dalla direttiva UE 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici e alla quale l’Accessibility Act dichiara espressamente di volersi allineare.
Per realizzare tali principi, con specifico riferimento al commercio elettronico, la l’Accessibility Act prevede l’obbligo di:
- fornire informazioni riguardanti l’accessibilità dei prodotti e servizi venduti;
- garantire l’accessibilità della funzionalità per l’identificazione, la sicurezza ed il pagamento qualora tale (funzionalità) sia fornita come parte di un servizio, rendendola percepibile, utilizzabile comprensibile e solida.
- fornire metodi di identificazione, firme elettroniche e servizi di pagamento che siano percepibili utilizzabili comprensibili e solidi.
Il rispetto dei criteri di accessibilità richiede necessariamente un approccio by design, è necessario infatti che la progettazione del sito e dell’applicazione mobile adotti misure tecniche idonee a garantire il rispetto di tali criteri. A tal fine gli allegati alla direttiva descrivono a titolo esemplificativo soluzioni tecniche che possono essere adottate per soddisfare il rispetto dei requisiti (quali ad esempio, mettere a disposizione sottotitoli qualora siano fornite informazioni video ecc..).
Obblighi informativi e condizioni generali
In aggiunta ai sopra descritti obblighi, l’art. 13 della direttiva UE 2019/882, impone ai fornitori dei sevizi di e-commerce di informare utenti, in forma scritta e orale, su come il sito web e/o l’applicazione mobile soddisfino i requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva.
In particolare la direttiva ritiene che tali informazioni debbano essere fornite, per quanto possibile, nelle condizioni generali o in un documento equivalente ove, oltre agli obblighi di informazione di cui alla direttiva UE 2011/83, sui diritti dei consumatori nelle comunicazioni a distanza, vengono fornite ai consumatori le informazioni seguenti:
- una descrizione generale del servizio in formati accessibili
- descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione del funzionamento del servizio
- una descrizione del modo in cui il servizio soddisfa i pertinenti requisiti di accessibilità di cui all’allegato I.
Attuazione in Italia e Linee Guida
In Italia la direttiva EU 2019/882 è stata recepita con il D.lgs del 27 maggio 2022 n. 82, le cui disposizioni rispecchiano quelle della direttiva 2019/882 e si applicano a decorrere dal 28 giugno 2025.
Fino all’entrata in vigore del D.lgs del 27 maggio 2022 n. 82 i requisiti di accessibilità erano obbligatori solo per gli enti pubblici (in virtù recepimento della direttiva 2016/2102) e per i soggetti privati individuati dall’art. 3, comma 1 bis della legge n. 4 del 9 gennaio 2004 ovvero soggetti privati di grandi dimensioni che forniscono servizi di commercio elettronico aventi oggetto beni di prima necessità.Con il D.lgs del 27 maggio 2022 n. 82 gli obblighi di accessibilità sono così estesi a tutti i fornitori di servizi e-commerce.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid), competente a vigilare sull’osservanza degli obblighi in materia nonché competente per l’emanazione di linee guida sull’applicazione della normativa, il 15 maggio 2025, ha pubblicato una prima bozza di Linee Guida operative specificatamente rivolte all’attuazione del D.lgs. 82/2022. La bozza di Linee Guida è stata oggetto di consultazione pubblica che si è chiusa solamente 14 giugno 2025. Si è quindi in attesa della pubblicazione del testo definitivo.
Le Linee Guida si propongono di dare indicazioni operative, fondate su un approccio by design, su come predisporre l’interfaccia grafica e le componenti di testo, immagini e video e gli ausili tecnici da considerare onde garantire la fruibilità del sito anche da parte di persone con disabilità.
Per quanto concerne le misure più tecniche per i adattare siti ai criteri di accessibilità previsti dalla direttiva, le Linee Guida fanno riferimento alle norme armonizzate EN 301 549 emesse in attuazione della direttiva EU 2016/2102 relativa ai requisiti di accessibilità per le PA ed ora oggetto di revisione al fine dell’adeguamento alla direttiva 2019/882.
Le norme EN 301 549 costituiscono il riferimento ufficiale per tutti gli Stati membri. Infatti, La Commissione Europea con decisione del 14.09.2022 C(2022) 6456 ha chiesto alle organizzazioni di standardizzazione europee (European Standardisation Organisations c.d. “ESO”) di rivedere le norme gli standard EN 301 549 redatte al fine di fornire gli standard tecnici di accessibilità con riferimento alla direttiva EU 2016/2102 applicabile alle P.A.
Al momento la revisione degli standard EN 301 549 non è ancora stata pubblicata, deve ancora iniziare la procedura di approvazione da parte della Commissione EU. Sino alla loro pubblicazione, l’attuale versione delle norme EN 301 549 rappresenta il punto di riferimento per poter garantire un livello minimo di conformità ai requisiti di accessibilità previsti dalla direttiva.
Conclusioni
Infine, il D.lgs del 27 maggio 2022 n. 82 prevede, per il caso di mancata conformità del sito ai criteri di accessibilità e per la mancata ottemperanza ai doveri informativi, una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa tra € 5.000,00 e € 40.000,00, a seconda delle non conformità riscontrate e del numero di utenti coinvolti.
Si consiglia quindi di verificare la compatibilità dei siti e-commerce ai criteri di accessibilità, non solo sotto il profilo tecnico ma anche con riguardo agli obblighi informativi gli utenti che l’Accessibility Act impone siano resi disponibili sul sito ed indicati nelle condizioni generali del fornitore del servizio.
Avv. Mariaelena Giorcelli