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Il nuovo Accordo Economico Collettivo per gli Agenti do Commercio del Settore Industria

Destinatari:  Imprenditori, manager, direttori marketing/vendite, export manager, responsabili amministrativi

Un problema ricorrente che riguarda quasi tutti gli esportatori è quello della messa a punto dei contratti con gli agenti ed intermediari stranieri. In questo contesto uno dei problemi più scottanti è quello dell’indennità di scioglimento che può comportare l’esborso di somme considerevoli, fino ad un anno di provvigioni.

In passato si tendeva a consigliare di prevedere nei contratti di agenzia per l’estero l’espresso richiamo degli Accordi Economici Collettivi (AEC) che portavano a riconoscere all’agente somme nettamente inferiori a quelle risultanti dall’applicazione dell’art. 1751 c.c.., la norma con cui si è data attuazione alla direttiva europea sugli agenti. Tale norma prevede un’in­dennità da determinarsi in relazione a certi parametri (clientela apportata dall’agente, vantaggi successivi per il preponente) entro una somma massima pari ad un anno di provvigioni, calcolata sulla media degli ultimi cinque anni. Di fatto i tribunali riconoscono somme variabili che possono anche essere nettamente inferiori al massimo.

Anche dopo la sentenza Honyvem che riconosce il diritto dell’agente di chiedere, sulla base dell’art. 1751 c.c., un’indennità maggiore di quella dovuta in base all’AEC, si è continuato a proporre (ad es., nel modello di contratto predisposto da Unioncamere Lombardia) un richiamo espresso degli AEC, contando sul fatto che si sarebbe comunque partiti da una cifra più bassa nel negoziare l’indennità.

Ora il nuovo AEC Industria del 2014 ha introdotto un’indennità meritocratica aggiuntiva basata sulla differenza tra provvigioni iniziali e finali, basata su un meccanismo di calcolo estremamente complesso. Una serie di simulazioni da noi effettuate, basate su ipotesi tipiche, porta a concludere che il nuovo AEC ha incrementato l’indennità in misura tale da rendere tale soluzione meno favorevole al preponente rispetto alla semplice applicazione dell’art. 1751 c.c.

Conviene quindi abbandonare il richiamo dell’AEC e puntare su strategie di corretta gestione dell’indennità nel contesto dell’art. 1751 c.c., attraverso clausole contrattuali adeguate e la messa a punto di politiche aziendali (individuazione preventiva dei clienti apportati dal preponente, attività promozionali di quest’ultimo, ecc.), che permettano di ridurre l’indennità rispetto al massimo previsto dalla norma di legge.

Il seminario in oggetto cercherà di dare una risposta pratica ai problemi posti relativi all’indennità di scioglimento degli agenti. I relatori daranno ai partecipanti la più ampia possibilità di intervenire su tutti i temi trattati, fornendo risposte concrete a quesiti e problemi pratici sollevati.

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